30 Gen Novità in materia di ammortizzatori sociali e aumento del ticket per i licenziamenti collettivi
Tra le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) le più significative sono quelle che si riferiscono, in particolare, alla proroga dell’intervento CIGS per crisi e ristrutturazione aziendale (art. 1, c. 133) – non invece per la causale Contratti di solidarietà (su cui cfr. la circ. Min. Lav. n. 18/2017) – e alcune misure specifiche di proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga già previsti nel 2016 e nel 2017 per le aree di crisi complessa (art. 1, c. 139 e ss.).
Sul fronte, invece, delle procedure dirette alla gestione degli esuberi la più significativa novità riguarda l’aumento del ticket per licenziamento previsto dall’art. 2 c. 31 e segg. della L. n. 92/2012 in caso di licenziamenti collettivi (art. 1, c. 137 della Legge di Bilancio).
La legge prevede, infatti che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, essendo venuto meno il contributo di ingresso alla mobilità di cui all’art. 4 della L. n. 223/1991, la legge ha previsto che nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo per licenziamento dovesse essere triplicato.
La legge di Bilancio 2018 prevede ora che, con esclusivo riferimento alle aziende soggette alla CIGS (e al relativo finanziamento) il predetto contributo – per le risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo – sia aumentato dal 41% all’82% del massimale NASPI per ciascuna risoluzione (restando fermo che lo stesso venga triplicato in caso di non raggiungimento dell’accordo sindacale). Il che reintroduce in definitiva con una significativa maggiorazione il contributo di ingresso alla mobilità (prestazione peraltro non più esistente dal 1° gennaio 2017 perché sostituita dalla NASPI).
Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
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