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La copiosa produzione normativa di questi mesi, accompagnata da un altrettanto copiosa produzione interpretativa da parte degli enti (INPS, INAIL, Ministeri e così via) ha contribuito ad alimentare molta incertezza in merito all’applicazione di alcuni istituti e, soprattutto, nell’interpretazione delle norme che costituiscono ora la cornice giuridica di riferimento per la ripresa dell’attività dopo i primi mesi di emergenza sanitaria e per l’auspicata ripartenza dell’economia.

Il Tribunale di Parma con sentenza del 7 gennaio 2019, n. 237 ha statuito che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore intimato in relazione al contenuto di conversazioni e chat di whatsapp contenenti commenti negativi nei confronti del datore di lavoro, peraltro intervallati da emoticon di vario genere e da battute di tipo umoristico tendenti a dare alla conversazione un tenore più informale.