Le Sezioni Unite sulla tempestività della contestazione disciplinare

Con una decisione di fine 2017, la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni in materia di licenziamento disciplinare, anche grazie alla non chiara formulazione del nuovo testo dell’art. 18 L. n. 300/1970 (e del “correttivo” introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015) proprio in materia di conseguenze derivanti dal licenziamento disciplinare riconosciuto illegittimo.

Si tratta della sentenza 27 dicembre 2017, n. 395 la quale afferma che, nelle ipotesi in cui sussista effettivamente l’inadempimento posto a base del licenziamento disciplinare, ma il provvedimento non sia stato preceduto da una tempestiva contestazione disciplinare, si applica l’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, ossia la sanzione della tutela indennitaria (e non della tutela reale) prevista da tale norma per le ipotesi licenziamento riconosciuto illegittimo, con risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento.

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