La responsabilità da infortunio dopo la conversione in legge del decreto legge Liquidità

La copiosa produzione normativa di questi mesi, accompagnata da un altrettanto copiosa produzione interpretativa da parte degli enti (INPS, INAIL, Ministeri e così via) ha contribuito ad alimentare molta incertezza in merito all’applicazione di alcuni istituti e, soprattutto, nell’interpretazione delle norme che costituiscono ora la cornice giuridica di riferimento per la ripresa dell’attività dopo i primi mesi di emergenza sanitaria e per l’auspicata ripartenza dell’economia.

Uno degli argomenti di maggiore incertezza è stato – e lo sarà ancora nei prossimi mesi – quello relativo alla responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso per effetto della contrazione del virus COVID-19 in occasione di lavoro. Un aspetto di gestione del rapporto di lavoro che ha destato e desta ancora molta perplessità e preoccupazione sia in ragione del tenore della norma che lo ha previsto – l’art. 42 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 – “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”, sia per la consapevolezza che non potranno avere grande rilevanza in caso di contenzioso le più o meno approfondite rassicurazioni dell’INAIL sul punto (circolari n. 13/2020 e n. 22/2020 e comunicato stampa INAIL del 15 maggio 2020 in cui si segnala che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro della malattia da virus non discenderà automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro, dovendo la stessa essere concretamente accertata attraverso la verifica in merito alla concreta adozione e attuazione delle particolari misure previste dalla legge).

In questo quadro il legislatore inserisce ora un nuovo elemento, di attenuazione parziale della responsabilità ma da dover poi sempre dimostrare in un potenziale contenzioso. L’art. 29bis del D.L. n. 23/2020 – Decreto Liquidità – da poco convertito in L. n. 40/2020 stabilisce che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”.

In pratica, nel completare l’opera di legificazione dei Protocolli iniziata con il D.L. n. 19/2020, convertito in L. n. 35/2020 (art. 2, c. 2 lett. gg) e proseguita con il D.L. n. 33/2020 in cui si prevede espressamente che l’obbligo del rispetto dei Protocolli costituisce presupposto per considerare ottemperato l’obbligo di sicurezza di cui alla norma aperta dell’art. 2087 c.c., si inserisce da un lato un elemento di attenuazione della possibile responsabilità da infortunio e dall’altro un elemento di complicazione ulteriore, in questo delicato momento economico, stante l’incertezza e la continua evoluzione di quelle norme tecniche e buone prassi cui deve conformarsi l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c..

Sicuramente un passo avanti in termini di interpretazione delle norme ma anche una sollecitazione ad una ancora più capillare attenzione nella gestione di tutte le attività – commerciali, produttive, industriali, del terziario avanzato, dello sport, dello spettacolo, dell’educazione privata e così via – che sarà sicuramente sotto la lente degli ispettori e di coloro che saranno chiamati a verificare l’effettiva applicazione dei protocolli. Applicazione della quale diviene oggi ancora più fondamentale tenere adeguata traccia.

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